I Clienti sono tenuti, prima dell’accesso al mezzo pubblico, a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, sia esso biglietto o abbonamento, a convalidarlo in caso d’uso, e a conservarlo sino a destinazione con l’obbligo di esibirlo al personale di controllo autorizzato. L’inosservanza di tali prescrizioni espone il trasgressore agli illeciti amministrativi previsti dalla LR 17/2015.

L’obbligo di validazione, sia per i biglietti che per gli abbonamenti, è previsto sempre all’inizio di ciascun viaggio e in occasione di ogni trasbordo.

I Clienti che non ottemperano all’obbligo di validazione del titolo al momento dell’accesso al mezzo di trasporto, saranno sanzionati in conformità al disposto della L. R. 17/2015, anche qualora provvedano ad obliterare il biglietto successivamente alla presenza dei verificatori.

Con l’acquisto del biglietto, tra il viaggiatore e CTM si viene a determinare un impegno di natura contrattuale, disciplinato dagli articoli 1678 e se­guenti del c.c. e dalle norme regolamentari aziendali riportate in questo sito e nella Carta della Mobilità.

Il rapporto contrattuale, in ogni caso, si perfeziona all’atto della salita sui mezzi.

Dopo la validazione, il biglietto è personale e non cedibile.

Le fermate sono tutte a richiesta: il cliente deve segnalare l’intenzione di salire a bordo del mezzo con un cenno della mano. Le fermate sono indivi­duate con una palina o con una pensilina o da entrambe. Non è possibile salire fuori fermata e quando la vettura è in movimento. Evitare di chiedere al conducente di scendere fuori fermata, in quanto è consentito far scende­re i passeggeri solo all’interno delle aree definite.

Trasporto di bambini

Il cliente munito di regolare documento di viaggio ha facoltà di far viaggiare gratuitamente un bambino di età compresa tra 0 e 5 anni. Chi accompagna più di un bambino di età compresa tra 0 e 5 anni deve acquistare un biglietto ogni due bambini. È consentito trasportare gratuitamente passeggini per bambini purché piegati in modo tale da ridurne l’ingombro. Nei mezzi dotati di alloggiamento per passeggeri con disabilità è consentita la salita dalle porte centrali di un solo passeggino aperto contenente il bambino. In tal caso l’accompagnatore dovrà allocare il passeggino aperto nell’apposito spazio, in contromarcia, con le ruotine frenate, allacciare l’apposita cintura di sicurezza (se presente) e premere il pulsante (ove presente) per informare l’operatore di esercizio che l’operazione è terminata e si può ripartire.

Trasporto di animali

Il cliente può portare con sé, gratuitamente, animali di piccola taglia purché trasportati in modo tale da non arrecare disturbo e molestia agli altri passeggeri (gli animali dovranno essere tenuti in una borsa o trasportino, essere muniti di museruola, guinzaglio etc.). Possono viaggiare gratuitamente anche i cani guida per non vedenti, privi di museruola. Tuttavia, se richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il non vedente è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida. Il passeggero risponde dei danni che gli animali dovessero recare agli altri passeggeri o all’autobus. Animali di taglia media o grande non sono ammessi a bordo.

Trasporto di cose

Il cliente può trasportare gratuitamente un solo bagaglio a mano purché non superi le dimensioni di cm 25x30x50, oppure un solo carrellino per la spesa delle dimensioni standard. In tutti gli altri casi è tenuto ad acquistare un biglietto per ogni bagaglio.  È consentito gratuitamente il trasporto di una bici pieghevole, contenuta nell’apposita sacca, per ogni passeggero pagante. Non è, invece, permesso il trasporto di oggetti eccessivamente ingombranti o pericolosi. L’azienda non è responsabile per furti, manomissioni, dispersioni, deterioramento o perdita degli oggetti trasportati.  Il cliente risponderà dei danni che gli oggetti trasportati dovessero arrecare agli altri passeggeri o all’autobus.

Oggetti smarriti

Gli oggetti rinvenuti a bordo dei mezzi CTM sono consegnati dal personale di guida all’apposito ufficio del Centro Autofiloviario di viale Ciusa, che ne cura la registrazione. Gli oggetti smarriti non richiesti rimangono a disposizione per la riconsegna per 6 mesi. Tutte le informazioni in dettaglio sono contenute in QUESTA pagine del sito .

Sistemi di registrazione immagini a bordo dei mezzi

A bordo dei mezzi CTM sono presenti due sistemi di registrazione delle immagini.

i dispositivi sono in grado di rilevare la dinamica degli incidenti stradali e degli infortuni dei passeggeri, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice della privacy e secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 368 del 29.11.2012) QUI l’informativa privacy completa.
I mezzi dotati di tale sistemi sono individuabili grazie all’apposito adesivo affisso all’esterno del medesimo mezzo.

Grazie ad un protocollo di intesa siglato con la Prefettura di Cagliari, i mezzi CTM sono dotati di un sistema di telecamere per la protezione da atti criminosi a bordo dei mezzi.
Chi vuole segnalare un reato commesso a bordo di uno dei nostri bus dotati di sistema di videosorveglianza interna (furto, borseggio, molestie…), deve comunicare tempestivamente l’episodio alle Forze dell’Ordine al fine che le stesse  facciano richiesta al CTM dell’estrazione delle immagini prima che siano trascorse 72 ore dall’evento. QUI l’informativa privacy completa.
Pertanto, al fine del recupero del filmato riguardante l’evento, l’interessato deve:

–  Prendere nota di luogo, data e ora dell’evento, linea, numero aziendale del bus (es.: via Liguria, giorno 25/03/2013, ore 13.45, linea 3, bus 345)
–  Sporgere regolare denuncia nel più breve tempo possibile alle Forze dell’Ordine

CTM, una volta ricevuta la richiesta formale da parte dell’Autorità Giudiziaria o delle Forze dell’Ordine, provvede alla consegna  del filmato, esclusivamente  all’Autorità richiedente.

Sanzioni amministrative

Ai sensi della LR 17/15 del 3 luglio 2015, gli utenti dei servizi di TPL regionale, sono tenuti, prima dell’accesso al mezzo pubblico, a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, sia esso biglietto o abbonamento, a convalidarlo in caso d’uso, e a conservarlo sino a destinazione con l’obbligo di esibirlo al personale di controllo autorizzato.

In caso di bigliettazione elettronica, l’obbligo di validazione, sia per i biglietti che per gli abbonamenti, è previsto sempre all’inizio di ciascun viaggio e in occasione di ogni trasbordo, in conformità alle apposite prescrizioni del gestore del servizio.

L’inosservanza di tali prescrizioni espone il trasgressore agli illeciti amministrativi e al pagamento degli importi di seguito descritti oltre alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito.

Le sanzioni si applicano anche quando l’utente, titolare di abbonamento personale, non sia in grado di esibirlo al momento del controllo all’agente accertatore.

Il cliente momentaneamente sprovvisto di abbonamento personale potrà estinguere la violazione pagando un importo fisso pari a 6 euro (ridotto a 1/3 se pagato entro 60 giorni dall’accertamento/notifica), a condizione che presenti al CTM Point di viale Trieste 151, entro i 5 giorni successivi all’accertamento della violazione, ovvero alla regolare notifica dell’illecito, il titolo di viaggio o provi comunque l’esistenza del diritto di trasporto.

[tabella con sanzioni]

In aggiunta a tali somme il trasgressore è tenuto al pagamento delle spese di notifica laddove sostenute da CTM spa (deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 36/8 del 16.6.2016).

Modalità di estinzione della violazione 

Il pagamento in misura minima, ove previsto, e in misura ridotta potrà avvenire:

Il pagamento di somme di importo inferiore a quelle riportate sul verbale, o i pagamenti con data valuta a favore di CTM spa oltre i termini di pagamento ed i pagamenti eseguiti oltre gli stessi termini determineranno ulteriori spese di procedimento e notifica.

Trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione senza che sia stato effettuato il pagamento in misura minima o ridotta, CTM procederà con l’ordinanza ingiunzione, con conseguente aggravio, a carico del trasgressore, delle maggiori spese (spese di notifica) e pagamento della sanzione massima (o importo non superiore alla sanzione massima).

Per i beneficiari di agevolazioni tariffarie, la violazione si estinguerà, qualora il titolare di regolare abbonamento (tab. A) o card con biglietti e/o di biglietti (tab. B) sia venuto meno al solo obbligo di recare con se i documenti di viaggio e quindi non sia in grado di esibirli all’agente accertante, a condizione che lo stesso titolare, entro i tre giorni (tab. A) ed entro i cinque giorni (tab. B) successivi, esibisca al Ctm point di viale Trieste, 151 – Cagliari, il documento di viaggio. Qualora la presentazione non avvenga nel termine previsto, sarà tenuto al pagamento degli importi riportati nel verbale di accertamento. (delibera della Giunta Regionale Sarda n. 53/53 del 04/12/2009).

Riscossione coattiva 

Il mancato pagamento dell’ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l’iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi della legge 689/81, art. 27. In casi particolari è possibile richiedere la rateizzazione della cartella esattoriale.

Rateizzazione 

L’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi della legge 689/81, art. 26, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa a seguito di una ordinanza di ingiunzione entro i termini previsti per il pagamento della sanzione. La richiesta deve contenere l’indicazione delle condizioni che impediscono il pagamento in un’unica soluzione, con la precisazione del reddito percepito dell’ultimo anno.

La richiesta deve essere inviata o spedita a:

CTM spa – Viale Trieste 159/3 – 09123 Cagliari

Il Responsabile del Servizio decide in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza e comunica l’esito mediante provvedimento di concessione rate o diniego di tale concessione. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un´unica soluzione dell´importo residuo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’importo residuo verrà iscritto al ruolo esattoriale.

Rimborsi 

In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa (es. pagamento eccessivo o effettuato due volte), è possibile presentare domanda di rimborso. La richiesta deve precisare le circostanze dell’errore (es. pagamento doppio), contenere la documentazione relativa ed i dati del destinatario del rimborso.

Presentazione scritti difensivi 

AVVERSO IL PROCESSO VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981, l’interessato entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del Processo Verbale di Accertata Violazione può indirizzare al legale rappresentante di CTM SPA scritti difensivi e documenti (verbale, titolo di viaggio etc). Il ricorso può essere presentato solo dal sanzionato se maggiorenne oppure, in caso di sanzione elevata a carico di un soggetto minore, da chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso in cui il soggetto sanzionato risulti interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, il Ricorso deve essere presentato dal Tutore, dal Curatore o dall’Amministratore di Sostegno, che dovranno sempre allegare al ricorso il provvedimento di nomina del Giudice.

Il predetto ricorso dovrà essere presentato secondo i punti che seguono:

a) Per la presentazione del ricorso è necessario compilare il Modulo Ricorso Avverso il Processo Verbale di Accertata Violazione disponibile presso il CTM Point di viale Trieste 151 – Cagliari o sul sito web www.ctmcagliari.it nella sezione Modulistica.

b) Il Modulo ricorso deve essere compilato in tutte le sue parti e deve sempre essere accompagnato da copia leggibile del verbale di Accertata Violazione e da copia del documento di identità del ricorrente, oltre che dal provvedimento del Giudice in caso di sanzionato interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno.

c) E’ necessario inoltre allegare quali documenti indispensabili all’esame del ricorso, il Titolo di Viaggio e la stampa del tracciato delle validazioni per i Titoli di Viaggio su card contactless o qualora non siano visibili sul titolo magnetico. Si specifica a tale proposito che la lettura delle validazione dei titoli di viaggio è ottenibile negli orari di apertura presso il CTM Point di viale Trieste 151 e di piazza Matteotti a Cagliari e presso il CTM Point di via Brigata Sassari a Quartu Sant’Elena.

I predetti requisiti sono previsti a pena di irricevibilità/inammissibilità/improcedibilità/inaccoglibilità del predetto ricorso.

La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione e deve indicare le ragioni di fatto e i motivi per i quali si richiede l’archiviazione del processo verbale o l’eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti gli elementi che si ritengono utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti. Non verranno presi in considerazione i documenti consegnati o trasmessi alla Azienda successivamente e separatamente al deposito del ricorso.

Il CTM SPA non procederà all’esame del ricorso qualora l’interessato abbia provveduto al pagamento della sanzione, avendo il pagamento effetto solutorio, estintivo e conclusivo della fase conciliativa, impedendo quindi l’avvio della fase di riscossione.

Il Modulo Ricorso debitamente compilato in tutte le sue parti e gli allegati dovranno essere inoltrati a CTM Spa secondo una delle seguenti modalità:

Con la presentazione del Ricorso si decade dalla possibilità di definire la posizione in via conciliativa tramite pagamento della sanzione amministrativa in misura minima e/o in misura ridotta.

Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso CTM provvederà all’esame del ricorso, in caso di non accoglimento dell’istanza si procederà all’invio dell’Ordinanza Ingiunzione di pagamento presso la residenza del ricorrente.

In caso di mancato invio della comunicazione entro il termine di 90 giorni il ricorso si intende accolto.

AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (come successivamente modificato ed integrato), avverso l’Ordinanza Ingiunzione può essere proposta opposizione entro 30 (oppure 60 per i residenti all’estero) giorni dalla notificazione del provvedimento, davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. E’ consigliata l’assistenza tecnica di un avvocato.

AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE

Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c..

– Opposizione all’esecuzione: se si contesta il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione forzata; in tal caso l’opposizione va proposta ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice competente per materia e valore (art. 17 c.p.c.) e per territorio (art. 27 c.p.c.).

– Opposizione agli atti esecutivi: se si contesta la regolarità del titolo esecutivo e del precetto; in tal caso l’opposizione va proposta ex art. 617 c.p.c., prima che sia iniziata l’esecuzione, avanti al Giudice competente per l’esecuzione con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni che decorrono dalla notificazione della presente cartella. E’ consigliata l’assistenza tecnica di un avvocato